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Guida provinciale sulle agevolazioni per i cittadini disabili.
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Per una ricerca più efficace
le agevolazioni in provincia
di Modena si possono trovare

in ordine alfabetico   in ordine di categoria   per tipologia di aventi diritto
per Ente ed Amministrazione Pubblica    per categoria di agevolazione
per Associazioni, Sindacati e Patronati 
oppure con la ricerca libera

LEGENDA

AUTOCERTIFICAZIONE CIECHI DATORI DI LAVORO DISABILE HANDICAP GRAVE INVALIDI CIVILI IPOVEDENTI LAVORATORI DISABILI NOMENCLATORE TARIFFARIO SORDOMUTO STUDENTI DISABILI

AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e i documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.
Si può autocertificare:

  • dati anagrafici e stato civile

  • titolo di studio e qualifiche professionali

  • situazione economica –fiscale e reddituale

  • posizione giuridica

  • altri dati (iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni, posizione agli effetti degli obblighi militari, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di casalinga e di studente iscrizione ad associazioni o formazioni sociali)

Altre informazioni possono trovarsi sui siti www.governo.it www.funzionepubblica.it.

 

CIECHI

Per facilitare la ricerca all'interno di questa voce vengono fatti rientrare i soggetti che la Legge 3 Aprile 2001, n. 138 " Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" definisce ciechi totali e ciechi parziali.
Definizione di ciechi totali in base all'art. 2 della suddetta legge:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%
Definizione di ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

DATORI DI LAVORO

La legge n. 68 del 12 Marzo 1999 ha profondamente innovato la normativa del collocamento obbligatorio cercando formule più adeguate a rispondere ai bisogni sia dei cittadini disabili che singoli contesti produttivi. Le agevolazioni contrassegnate da questa voce riportano indicazioni relative alle forme di incentivazione rivolte ai datori di lavoro.

DISABILE

Le agevolazioni contrassegnate da questa voce si rivolgono ai cittadini disabili in senso generale, una più precisa individuazione delle tipologie di deficit e dei requisiti necessari per la richiesta si trova nella parte descrittiva dell'agevolazione.

HANDICAP GRAVE

All'interno di questa voce vengono fatti rientrare coloro la cui condizione di gravità è certificata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da render necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."
La legge finanziaria per 1l 2003, legge 289,27/12/2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 240 delle gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 Dicembre 2002, ha introdotto una specifica per le persone con sindrome di Down. L’art. 94, comma 3, recita "In considerazione del carattere specifico delle disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ed esentate da ulteriori visite e controlli".

INVALIDI CIVILI

La nozione giuridica di mutilato e invalido civile è stata introdotta nel nostro paese dalla legge 30 Marzo 1971 n. 118, in base a tale legge si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbinato subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori, di anni 18, che abbinato difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultra-sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

IPOVEDENTI

Per facilitare la ricerca all'interno di questa voce vengono fatti rientare i sogegtti che la legge 3 Aprile 2001, n 138 " Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" definisce ipovedenti gravi, ipovedentimedio-gravi, ipovedenti lievi.
Definizione di ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%
Definizione di ipovedentimedio-lievi
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%
Definizione di ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%.

LAVORATORI DISABILI

La legislazione italiana prevede norme che agevolano l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro delle categorie deboli della popolazione, tra cui i soggetti disabili. Sono considerati persone disabili ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999:
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%
- persone non vedenti e sordomute
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al "Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra" .
Le agevolazioni contrassegnate da questa voce rientrano tra le misure atte a favorire l'integrazione delle persone handicappate nel mondo del lavoro e la tutela del posto di lavoro.

NOMENCLATORE TARIFFARIO

E' un elenco di tutti i presidi medici erogabili gratuitamente nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale composto di tre sezioni:
- la prima contiene i dispositivi costruiti su misura oppure in serie, ma che comunque richiedono un intervento di personalizzazione, l’applicazione dei quali deve essere eseguita da un medico abilitato
- la seconda comprende gli ausili medici per la cui applicazione non c’è bisogno di un tecnico
- la terza riguarda quei prodotti che vengono acquistati direttamente dall’ASL e assegnati in uso ai singoli.

SORDOMUTO

Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

STUDENTI DISABILI

All'interno di questa voce vengono fatti rientrare tutti quei soggetti, per i quali è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione, che frequentano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie.


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