AUTOCERTIFICAZIONE
● CIECHI
● DATORI DI LAVORO
● DISABILE
● HANDICAP GRAVE
● INVALIDI CIVILI
● IPOVEDENTI
● LAVORATORI DISABILI
● NOMENCLATORE TARIFFARIO
● SORDOMUTO
● STUDENTI DISABILI
AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, senza
firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e i
documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei
servizi pubblici.
Si può autocertificare:
-
dati anagrafici e stato civile
-
titolo di studio e qualifiche professionali
-
situazione economica –fiscale e reddituale
-
posizione giuridica
-
altri dati (iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche
amministrazioni, posizione agli effetti degli obblighi militari,
stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di
pensione, qualità di casalinga e di studente iscrizione ad
associazioni o formazioni sociali)
Altre informazioni possono trovarsi sui siti
www.governo.it e
www.funzionepubblica.it.
CIECHI
Per facilitare la ricerca all'interno di questa voce
vengono fatti rientrare i soggetti che la Legge 3 Aprile 2001, n. 138 "
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in
materia di accertamenti oculistici" definisce ciechi totali e ciechi
parziali.
Definizione di ciechi totali in base all'art. 2 della suddetta legge:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi
gli occhi
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del
moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%
Definizione di ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi
gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.
DATORI DI LAVORO
La legge n. 68 del 12 Marzo 1999 ha profondamente
innovato la normativa del collocamento obbligatorio cercando formule più
adeguate a rispondere ai bisogni sia dei cittadini disabili che singoli
contesti produttivi. Le agevolazioni contrassegnate da questa voce
riportano indicazioni relative alle forme di incentivazione rivolte ai
datori di lavoro.
DISABILE
Le agevolazioni contrassegnate da questa
voce si rivolgono ai cittadini disabili in senso generale, una più
precisa individuazione delle tipologie di deficit e dei requisiti
necessari per la richiesta si trova nella parte descrittiva
dell'agevolazione.
HANDICAP GRAVE
All'interno di questa voce vengono fatti rientrare
coloro la cui condizione di gravità è certificata dalla commissione per
l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da render necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."
La legge finanziaria per 1l 2003, legge 289,27/12/2002, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 240 delle gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
Dicembre 2002, ha introdotto una specifica per le persone con sindrome
di Down. L’art. 94, comma 3, recita "In considerazione del carattere
specifico delle disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita
ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la
grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle
necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con
sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo,
sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le
aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di
gravità ed esentate da ulteriori visite e controlli".
INVALIDI CIVILI
La nozione giuridica di mutilato e invalido civile è
stata introdotta nel nostro paese dalla legge 30 Marzo 1971 n. 118, in
base a tale legge si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini
affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di
carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da
difetti sensoriali e funzionali che abbinato subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se
minori, di anni 18, che abbinato difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini
dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di
accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultra-sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età.
IPOVEDENTI
Per facilitare la ricerca all'interno di questa voce
vengono fatti rientare i sogegtti che la legge 3 Aprile 2001, n 138 "
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in
materia di accertamenti oculistici" definisce ipovedenti gravi,
ipovedentimedio-gravi, ipovedenti lievi.
Definizione di ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi
gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%
Definizione di ipovedentimedio-lievi
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi
gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%
Definizione di ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi
gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%.
LAVORATORI DISABILI
La legislazione italiana prevede norme che agevolano
l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro delle categorie deboli
della popolazione, tra cui i soggetti disabili. Sono considerati persone
disabili ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999:
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al
45%
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%
- persone non vedenti e sordomute
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio
con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria descritte
nelle tabelle annesse al "Testo Unico delle norme in materia di pensioni
di guerra" .
Le agevolazioni contrassegnate da questa voce rientrano tra le misure
atte a favorire l'integrazione delle persone handicappate nel mondo del
lavoro e la tutela del posto di lavoro.
NOMENCLATORE TARIFFARIO
E' un elenco di tutti i presidi medici erogabili
gratuitamente nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale composto di
tre sezioni:
- la prima contiene i dispositivi costruiti su misura oppure in serie,
ma che comunque richiedono un intervento di personalizzazione,
l’applicazione dei quali deve essere eseguita da un medico abilitato
- la seconda comprende gli ausili medici per la cui applicazione non c’è
bisogno di un tecnico
- la terza riguarda quei prodotti che vengono acquistati direttamente
dall’ASL e assegnati in uso ai singoli.
SORDOMUTO
Si considera sordomuto il minorato sensoriale
dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o
dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L'assegno è
corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati
in istituti che provvedono alla loro assistenza.
STUDENTI DISABILI
All'interno di questa voce vengono fatti rientrare
tutti quei soggetti, per i quali è garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione, che frequentano le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e le istituzioni universitarie.